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SOM Onlus - Solidarietà Odontoiatrica nel Mondo Onlus » Il SOM - Statuto
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Informazioni

S.O.M. Onlus
Solidarietà Odontoiatrica nel Mondo
C.F. 92043020053
via C. Battisti, 17
14100 Asti (AT) - Italia
info@somonlus.org

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Il SOM/Statuto

Art. 1 - Costituzione

E’ costituita in Asti, con sede in Asti Via Montebruno numero 8 una associazione denominata " S.O.M. - SOLIDARIETA' ODONTOIATRICA NEL MONDO - DENTAL SOLIDARITY IN THE WORLD - SOLIDARIEDADE ODONTOLOGICA NO MUNDO" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e delle norme del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e cooperazione internazionale nel campo della salute orale in favore di comunità bisognose di ogni parte del mondo, mediante:- l'apporto di un impegno singolo o organizzato in gruppo basato sulla professionalità e solidarietà;- la promozione di una cultura della solidarietà tra i popoli, finalizzata alla crescita del livello di salute orale;- l'utilizzazione di volontari odontoiatri e non per attività di valutazione, supervisione, assistenza diretta, sensibilizzazione, formazione di personale sanitario in strutture pubbliche e private;- l'elaborazione e realizzazione di programmi di educazione e prevenzione orale;- la realizzazione/installazione di strutture odontoiatriche ex novo, o ripristino di strutture inadeguate;- la formazione di personale sanitario odontoiatrico locale di livello intermedio o ausiliario (ove la legge locale lo consenta);- attività di informazione, documentazione e pubblicizzazione per sensibilizzare l'ambiente odontoiatrico e la società civile alle problematiche della salute orale nel mondo;- la formazione culturale e professionale del personale utilizzato nei programmi e nelle attività gestite dall'associazione;- la collaborazione attiva con istituzioni, organizzazioni nazionali ed internazionali sia pubbliche sia private, che operano in favore della solidarietà internazionale e della salute orale nel mondo;- collaborazione con cliniche ed istituti universitari pubblici e privati, società scientifiche odontoiatriche o mediche nazionali ed internazionali;- tutte le altre attività che possono facilitare il conseguimento delle finalità dell'associazione, soprattutto procurando e raccogliendo mezzi strumentali e finanziari;- sensibilizzazione dei beneficiari delle attività dell'associazione a raggiungere il massimo livello di autonomia nella gestione di servizi di salute orale.

Art. 3 - Soci

Sono ammessi come soci coloro la cui domanda sarà accettata dal consiglio direttivo.Le finalità di cui al precedente punto 2 sono perseguite prevalentemente attraverso l’impegno personale, spontaneo e gratuito degli aderenti, cui non potrà essere riconosciuto alcun compenso per l’opera prestata.E’ unicamente previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sostenute dagli aderenti per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, entro limiti preventivamente fissati.

Art. 4 - Obblighi degli associati

La domanda di iscrizione può essere fatta verbalmente, oppure mediante lettera direttamente alla sede sociale dell’associazione, oppure nel corso delle singole iniziative dell’associazione. Il consiglio direttivo nel corso della prima seduta utile si riserva la facoltà di accettare o respingere la domanda di iscrizione sulla base delle disposizioni contenute nel presente Statuto. La qualità di associato si acquista a seguito del pagamento della quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo e si perde per dimissioni, per esclusione deliberata dall’assemblea dei soci a seguito di gravi motivi in contrasto con l’attività dell’associazione. La perdita della qualità di socio non dà all’interessato alcun diritto sui beni dell’associazione e sul suo patrimonio. Gli associati hanno il dovere di:- osservare il presente statuto e ogni altra deliberazione o provvedimento dei competenti organi dell’associazione;- non svolgere attività contraria al buon nome ed alla dignità dell’associazione e dei suoi associati;- pagare entro i tempi stabiliti dall’associazione la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 5 - Fondo Comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:- le quote associative annuali- i contributi pubblici e privati versati ed accettati dal Consiglio direttivo- ogni altro introito che possa concorrere ad incrementare le risorse finanziarie necessarie per realizzare le finalità e gli scopi dell’Associazione.

Art. 6 - Bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell’esercizio e comunque entro il 31 Marzo di ogni anno, il Consiglio direttivo redige il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo da sottoporre all’Assemblea annuale dei soci.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:- l’Assemblea dei soci- il Consiglio direttivo- il Presidente del Consiglio direttivo- i Revisori dei conti. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art.8 - Assemblee

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate, anche fuori della sede sociale, dal Presidente o dai membri del Consiglio direttivo con comunicazione scritta o via fax o e-mail da inviarsi al domicilio dei soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata per la modifica del presente Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di un decimo degli associati. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione se presente almeno la maggioranza dei membri di cui all’art. 3 del presente Statuto, ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo oppure da un consigliere o socio designato dall’Assemblea. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, del Conto Economico Preventivo e per la nomina del Consiglio direttivo se richiesta. L’Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata quando il numero dei componenti il Consiglio direttivo, per dimissioni o esclusione, risulta ridotto di almeno la metà rispetto a quello massimo previsto dal presente Statuto. L’Assemblea straordinaria delibera:- sulle modifiche dello Statuto- sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa la presenza per delega. Le deliberazioni, qualunque sia l'oggetto, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Consiglio direttivo

L’associazione è diretta dal consiglio direttivo cui è demandata l’attuazione degli scopi e finalità dell’associazione stessa in conformità a quanto previsto dall’art. 2 dello statuto e l’amministrazione dell’associazione con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria nell’ambito del bilancio di previsione. Il primo consiglio direttivo è composto dai soci fondatori e dura in carica 2 anni. Il successivo consiglio direttivo verrà eletto dall'assemblea dei soci e sarà composto da un numero compreso tra cinque e nove consiglieri. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli col primo dei non eletti. La sostituzione dei consiglieri da parte del Consiglio direttivo può avvenire per:a) dimissione degli stessib) assenza per più di tre riunioni consecutive al Consiglio direttivo. Il consiglio si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal presidente con almeno cinque giorni di preavviso oppure su richiesta dei 2/3 dei componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il consiglio direttivo elegge il suo presidente e su proposta di quest’ultimo un vice presidente e un segretario, che svolgerà anche la funzione di cassiere. Il Consiglio direttivo può attribuire ai suoi componenti o agli associati incarichi particolari ritenuti utili e necessari per la gestione ordinaria dell’associazione.

Art. 10 - Il presidente del consiglio direttivo

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi in tutte le sedi, ha la facoltà di riscuotere somme e rilasciare quietanza, accendere conti correnti bancari e postali o altre forme di risparmio gestito intestati all'associazione e può compiere gli atti dell’associazione necessari per l’attività deliberata dal consiglio direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione. I poteri del presidente possono essere delegati al vice presidente o altro socio ordinario purchè con delega scritta. Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio direttivo. Ai sensi dell’art. 38 del codice civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 11 - I revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti in numero massimo di tre dall’ assemblea dei soci e restano in carica per la stessa durata del consiglio direttivo. Ad essi è conferito l’incarico di esaminare il bilancio consuntivo annuale e riferirne, con parere scritto, all’Assemblea dei soci, chiamata ad approvarlo.

Art. 12 - Patrimonio – Esercizi finanziari – Libri dell’associazione

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:- i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. Le entrate dell’associazione sono costituite da:- le quote annuali di iscrizione;- il ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. L’associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.L’ esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I libri dell’associazione sono costituiti da:1 - il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le delibere delle assemblee degli associati;2 - il libro verbali del consiglio direttivo nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell’Organo amministrativo;3 - il libro degli associati, dove saranno elencati tutti gli associati, con relative generalità, le variazioni degli stessi con l’indicazione per ciascuno di essi delle quote versate all’atto dell’ammissione;4 - tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale. I libri di cui ai punti 1, 2 e 3 sono tenuti a cura del consiglio direttivo.Tutti i libri suddetti devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

Art. 13 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del codice civile dall’assemblea degli associati. E’ fatto obbligo per l’associazione in scioglimento di devolvere il suo patrimonio di cui all’art. 12 del presente statuto ad altra associazione di volontariato con analoga finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 180 della legge 662/1996. E’ fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge. In questa sede si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra i non associati, fissandone i poteri. L’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 14 - Norme finali

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.Il loro lodo sarà inappellabile.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge. Asti

In originale firmato IVANO MARASCHIO - IACONO GIOVANNI - CAMILLA FERRARIS


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